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Aggiornamento dell’amministratore: come e (soprattutto) quando?
L’art. 71 bis delle disp. att. c.c., come modificato dall’art. 25 della L. 220/2012 e dal D.M. n. 140/2014, obbliga l’amministratore di condominio ad aggiornarsi professionalmente ogni anno, svolgendo almeno 15 ore di formazione per poter mantenere il proprio incarico ed assumerne altri l’anno seguente. Se l’Amministratore di condominio non adempie al proprio obbligo, corre il rischio che la sua nomina venga considerata nulla per grave irregolarità, in base all’art. 1123 c.c., dall’autorità giudiziaria, cui può ricorrere anche un solo condomino. Ai sensi dell’art. 5, 2° comma, del D.M. n. 140/2014 gli obblighi formativi di aggiornamento hanno una cadenza annuale. Ma cosa si deve intendere per cadenza annuale? In assenza…