Amministratore uscente e prova del credito derivante da anticipazioni eseguite nell’interesse del condominio
Un amministratore uscente, al fine di ottenere il rimborso delle spese anticipate per il condominio appena lasciato, fonda la prova del proprio credito sul verbale assembleare di passaggio delle consegne con il nuovo amministratore; la sua convinzione può ritenersi corretta?
Di recente, sul punto in questione, il Tribunale di Roma, Quinta Sezione Civile, con la sentenza 9883 del 7 giugno 2021, ha ribadito che “In tema di condominio negli edifici, poiché il credito per il recupero delle somme anticipate nell’interesse del Condominio si fonda, ex art. 1720 c.c., sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condòmini, l’amministratore deve offrire la prova degli esborsi effettuati, mentre i condòmini (e quindi il Condominio), che sono tenuti, quali mandanti, a rimborsargli le anticipazioni da lui effettuate, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte ed a pagargli il compenso oltre al risarcimento dell’eventuale danno, devono dimostrare di avere adempiuto all’obbligo di tenere indenne l’amministratore di ogni diminuzione patrimoniale in proposito subìta”.
Infatti, il contenuto letterale del suddetto art. 1720, primo comma, c.c. è il seguente: “Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta”.
Poiché il potere di rappresentanza che lega l’amministratore al condominio (mandato) è disciplinato tassativamente dall’art. 1130 c.c., tutto ciò che non sia espressamente autorizzato da detta norma codicistica, non può essere considerato devoluto all’attività dell’amministratore (salva la presenza di un regolamento o di un’assemblea condominiali che conferiscano all’amministratore ulteriori poteri).
Dunque, deve concludersi, che non possa rientrare, tra le attribuzioni dell’amministratore, la facoltà di disporre, senza apposita autorizzazione assembleare, tramite transazione ovvero semplice ricognizione di debito, di una situazione giuridica che poi si rifletta sulla sfera patrimoniale dei singoli condomini.
Per far ciò, è necessaria una delibera assembleare, con cui il consesso condominiale effettui esplicitamente una ricognizione dei crediti dell’amministratore uscente, imputabili al condominio medesimo.
Conformi alla soluzione sopra formulata, sono i provvedimenti della Cassazione Civile n. 8498/2012 e n. 10153/2011.