Quando diventa necessario modificare le tabelle millesimali?
Un amministratore viene sollecitato da alcuni condomini ad attivarsi per la revisione delle tabelle millesimali, alterate a loro dire, dalla circostanza che due appartamenti su 10, hanno esteso la propria consistenza trasformando in verande, una parte dei propri balconi. Nonostante questa situazione che di fatto s’è venuta a creare, molti dei condomini non intendono sostenere le spese tecniche per poter procedere alla variazione delle tabelle millesimali; l’amministratore nostro associato ci chiede un parere in merito.
Non sempre un’innovazione all’interno di un appartamento (ma anche in due o tre unità immobiliari) comporta la necessità di dover procedere alla revisione dei valori millesimali del condominio. Invero, la legge 220/2012 identifica in maniera precisa il caso in cui si debba ineluttabilmente procedere a sottoporre a revisione i valori millesimali: quando, cioè, le variazioni dei luoghi superino di almeno un quinto la consistenza originaria dell’immobile. Ciò anche se tale aumento sia la conseguenza delle attività svolte da uno solo dei condomini. Quindi alterazioni modeste dello stato preesistente (come nel caso in esame) non comportano automaticamente il ricorso all’aggiornamento delle tabelle millesimali, in quanto si ritiene – ope legis – che se inferiori alla suddetta misura di un quinto, vadano considerate non in grado di influire sulle tabelle millesimali esistenti.
Se tale limite di modesta variazione dovesse essere superato, non va dimenticato che l’art. 69 delle disposizioni attuative del Codice civile statuisce che i valori proporzionali espressi nella tabella millesimale possono essere rettificati o modificati solo con l’unanimità dei consensi, salvo che si dimostri che le tabelle originarie siano frutto di un errore. In quest’ultimo caso sarà sufficiente il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea che contestualmente sia espressione di almeno la metà del valore dell’edificio; i costi della revisione delle tabelle millesimali sono a carico di tutti i condòmini, consenzienti e dissenzienti.