Assenza dell’indicazione delle quote di proprietà/millesimali nel verbale assembleare: Tribunale di Campobasso, sentenza n. 883/2024 del 18/09/2024
Com’è noto il verbale dell’assemblea condominiale costituisce il resoconto dello svolgimento dell’assemblea, dal quale devono potersi identificare tutti gli elementi che ne costituiscono il contenuto; tra questi, di sicura rilevanza ai fini del computo delle maggioranze appare l’indicazione dei condomini intervenuti e della posizione dagli stessi assunta in relazione all’adozione di ogni singola decisione relativa alla gestione condominiale. Nell’impugnata deliberazione assembleare l’indicazione delle quote di proprietà (millesimi) non era mai riportata; non erano indicati i millesimi di proprietà di ciascun condomino partecipante, non era indicato il quorum costitutivo, non erano stati mai indicati i quorum deliberativi, nelle forme previste dalla legge: indicando, cioè, non solo il dato delle “teste presenti” (ossia i condomini che partecipano all’assemblea) ma anche quello numerico dei millesimi (ossia sul valore dell’edificio).
Il Tribunale di Campobasso, con la sentenza indicata nel titolo, decidendo se annullare o meno la delibera impugnata, ha richiamato una storica sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione – la 4806 del 07.03.2005 – che, indicando gli elementi essenziali del verbale assembleare, ha affermato il seguente principio di diritto: “Il verbale dell’assemblea condominiale rappresenta la descrizione di quanto è avvenuto in una determinata riunione e da esso devono risultate tutte le condizioni di validità della deliberazione, senza incertezze e dubbi, non essendo consentito fare ricorso a presunzioni per colmarne le lacune. Il verbale deve pertanto contenere l’elenco nominativo dei partecipanti intervenuti di persona o per delega, indicando i nomi dei condomini assenzienti e di quelli dissenzienti, con i rispettivi valori millesimali“.