Giurisprudenza

Dipendente pubblico o amministratore di condominio

E’ piuttosto frequente che l’attività di amministratore condominiale sia svolta sotto forma di “secondo lavoro” e, talvolta, ad esercitarlo sono dipendenti della Pubblica Amministrazione. Senza entrare nello specifico, circa l’importanza di avvicinarsi alla professione di amministratore, con la necessaria preparazione e formazione, va subito precisato che il dipendente pubblico non può essere amministratore di condominio senza l’autorizzazione del datore di lavoro.

In caso di svolgimento di tale attività, senza la preventiva autorizzazione della Pubblica amministrazione da cui dipende, il pubblico dipendente è tenuto a versare alla stessa i compensi percepiti per l’attività extra.

La preventiva autorizzazione è imposta dal combinato disposto fra diverse norme, in particolare:

  • Dall’art. 60 DPR n. 3/57 secondo cui “l’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del Ministro competente”;
  • Dall’art. 58 D.lgs. n. 29/93, come modificato dall’art. 26 del Dlgs 80/98, e dall’art. 53 del Dlgs 165/01 i quali richiedono l’autorizzazione dell’ente di appartenenza per lo svolgimento di attività non comprese nei compiti e doveri d’ufficio;
  • Dall’art. 1, comma 60, Legge n. 662/96, che, eccezion fatta per i rapporti di lavoro a tempo parziale, per tutti gli altri rapporti lavorativi prevede che  “al personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l’autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza e l’autorizzazione sia stata concessa”.

E’ importante sottolineare che l’impiegato pubblico non può svolgere l’attività di amministratore di condominio, senza l’autorizzazione del datore di lavoro, neppure se si tratta di un’attività occasionale o saltuaria. Infatti non mancano i riscontri giurisprudenziali che confermano l’enunciato principio: secondo i giudici (si pensi alla recente sentenza n. 10599/2019 del TAR Lazio, Sezione di Roma), la natura occasionale e saltuaria dell’attività svolta senza la preventiva autorizzazione della Pubblica amministrazione da cui dipende, comporta che il trasgressore sia tenuto a versare alla stessa i compensi percepiti per l’attività. Si tenga conto, inoltre, che da un punto di vista amministrativo l’amministratore condominiale “fuori legge” potrebbe essere destinatario di provvedimenti disciplinari e sanzioni che, a seconda della gravità dei casi, potrebbero arrivare sino al licenziamento.

Nel caso esaminato dai giudici romani, a nulla sono valse le difese dell’impiegato pubblico che avevano evidenziato l’occasionalità e la saltuarietà dell’attività di amministratore, comprovata dalle circostanze per cui l’attività d’ufficio non ne avrebbe mai risentito e che i compensi percepiti sarebbero stati di ammontare non significativo e riferibili al mero ristoro delle spese sostenute.

Quali conclusioni trarne?

Esaminata la normativa sopra riportata, l’unica eccezione possibile, per cui un dipendente pubblico possa svolgere anche l’attività di amministratore di condominio, riguarda i rapporti di lavoro a tempo parziale, per i quali, di regola, è escluso l’obbligo di preventiva autorizzazione da parte della P.A. di appartenenza, salvo che tale obbligo sia previsto da specifiche norme di legge. Non è il caso dell’attività di amministratore di condominio, per cui il dipendente pubblico con rapporto di lavoro part time può amministrare il condominio senza la preventiva autorizzazione del datore di lavoro.

 

 

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